Constitution
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA LIPHE4
Art. l
Costituzione
1. E' costituita con sede in Via Ceruso, 16 - 00147 Roma presso l’Avv.
Gustavo Fraticelli. l'Associazione Scientifica denominata “LIPHE4”
detta di seguito detta Associazione.
2. L'associazione si propone, escluso qualsiasi scopo di lucro, di:
?promuovere attivita’con finalita’scientifiche e tecniche e di istruzione.
Le attivita’che la Associazione puo’ sviluppare si rivolgono direttamente
a campi che si colleghino a problemi, scientifici e tecnici di carattere generale
con i loro risvolti sociali, culturali, politici ed economici, che possano investire
interessi locali, nazionali, comunitari e/o internazionali. Per favorire
lo sviluppo delle sue attivita’ la Associazione puo’aderire ad enti
e sodalizi nazionali, esteri ed internazionali che abbiano scopi affini.
In particolare la Associazione vuole favorire la gestione di sistemi ecologici,
economici e sociali, in relazione alla sostenibilità del loro sviluppo
integrato. Tale finalita’ sono perseguite attraverso: (a) lo studio, sviluppo,
applicazione e diffusione di nuovi strumenti analitici utili per la valutazione
integrata dello sviluppo in relazione a differenti indicatori di qualita’
(ecologico, economico, sociale); (b) lo studio e la messa a punto di procedure
di valutazione integrata che si basino sulla partecipazione degli attori sociali;
(c) promozione e sviluppo di progetti innovativi che contribuiscano a fare avanzare
la società verso questi obiettivo.
? non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di
altre organizzazioni non lucrative che abbiano finalita’ simili;
? impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
? in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio
dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Associazioni,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. L'associazione ha durata illimitata.
Art. 2
Attività
L'associazione svolge le seguenti attività:
? studio, sviluppo, applicazione e diffusione di strumenti analitici che
possano essere utilizzati per la generazione, analisi, valutazione e discussione
di scenari utilizzati all’interno di processi di scelta di politiche volte
alla sostenibilita’ dello sviluppo. Questo include la generazione
di modelli di analisi integrata e partecipativa che siano in grado di fornire
una informazione utile e di qualita’ al processo di presa di decisione.
? sviluppo di procedure di valutazione partecipativa multi-criteriale che siano
in grado di gestire in modo accettabile la inevitabile presenza di incertezza,
ignoranza nella definizione del problema e di conflitti relativi alle legittime
ma contrastanti prospettive dei diversi attori sociali coinvolti nel processo.
? controlli e certificazione della qualita’ di progetti di sviluppo in
relazione ad un predefinito set di criteri multipli di valutazione e di controllo.
Tali controlli possono anche applicarsi alla qualita’ delle procedure
utilizzate nel processo di analisi scientifica, alle procedure utilizzate nel
processo decisionale, e alla qualita’ della informazione utilizzata come
input e/o output nei succitati processi;
? applicazione di Tecnologie di Informazione e Comunicazione (Information Communication
Technologies in Inglese) alla generazione e discussione di possibili scenari
di sviluppo che siano in grado di espandere le opzioni di sviluppo;
? collaborazione con Enti Pubblici e Privati, locali, nazionale ed internazionale
ed altre realtà operative ed economiche nella progettazione, esecuzione
e gestione di progetti riguardanti le tematiche elencate nei punti precedenti;
? svolgimento di attivita’ legate alla la formazione a alla divulgazione
nell’ ambito delle tematiche elencate nei punti precedenti sia per quanto
riguarda la illustrazione dei metodi che dei risultati ottenuti. Tale
attivita’ include l’e- learning (la progettazione e gestione di
moduli educativi interattivi basati su internet, che permettano la formazione
a distanza);
? organizzazione di reti tematiche di discussione e collaborazione e promozione
delle attivita’ della associazione attraverso i mezzi di comunicazione
di massa (p.es. televisioni e giornali), internet e altre Tecnologie di Informazione
e Comunicazione;
? ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento
dagli scopi e/o attività di cui sopra.
Art. 3
Soci
I soci si distinguono nelle seguenti quattro categorie: 1. Soci Fondatori
2. Soci Ordinari
3. Soci Sostenitori
4. Soci Onorari Sono soci fondatori le persone che hanno stipulato l'atto costitutivo.
Sono soci ordinari coloro che svolgono concrete attività per il perseguimento
degli scopi associativi. Sono soci sostenitori gli Enti, le persone giuridiche
o semplici cittadini che intendono partecipare allo sviluppo dell'attività
associativa con aiuti economici. Sono soci onorari le persone fisiche
o giuridiche, proclamate dal Consiglio Direttivo. Tali soci verranno scelti
fra coloro che si sono particolarmente distinti nell'ambito delle tematiche
e delle finalità perseguite dall'Associazione, o tra personalità
di rilievo della società civile.
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
1) attività svolte contrarie allo spirito dell'Associazione;
2) per i soci ordinari e sostenitori per morosità nel versamento delle
quote sociali superiore ai tre mesi dalla scadenza;
3) espulsione per gravi motivi ed indegnità.
Art. 4
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente
o per delega, e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare
le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative.
4. I soci possono svolgere anche attività retribuita e non retribuita.
Art. 5
Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente ed il vice-presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.
Art. 6
Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria,
ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine
del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della
data fissata, con comunicazione scritta (o per lettera, o per fax o per e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità
di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta
e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per
delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più
di 4 deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei
presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- ratificare le nomine dei 3 componenti del Consiglio Direttivo che sono designati
dai Soci Fondatori a norma dell’art. 7;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo
articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei
soci.
Art. 7
Consiglio Direttivo
l. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri. Di questi:
- tre sono indicati dai soci fondatori, previa ratifica della assemblea.
- due dalla assemblea.
2. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti.
In questo caso questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi. La
riunione puo’ essere in un luogo fisico o attraverso mezzi telematici
(e-conferences).
4. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine
del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della
data fissata, con comunicazione scritta (per lettera, o fax o e-mail).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre membri
del Consiglio Direttivo; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità
di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione
deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione.
6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della
metà più uno dei componenti.
7. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i piu’ ampi poteri
per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione,
per lo svolgimento dell’attività propria dell’associazione
stessa, per il raggiungimento dei fini statutari, essendo ad esso deferito tutto
ciò che dallo statuto non è riservato in modo tassativo all’Assemblea.
In particolare il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente;
- eleggere il vice-presidente;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno essere
approvate dall’assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo
annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute
nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone
l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza
adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- espellere i soci, che in relazione alle motivazioni previste nell’ articolo
3 siano giudicati meritevoli di tale provvedimento.
- Determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti assegnati;
- Determinare contributi per iniziative ricadenti nell’oggetto sociale;
- Richiedere contributi per iniziative inerenti l’oggetto sociale.
Art. 8
Presidente e vice-presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio
Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora
non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma
4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi
e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza
del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative
funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza, dal componente
del comitato più anziano di età.
Art. 9
Segretario
Il segretario assiste il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio
Direttivo ed esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio
Direttivo.
Art. l0
Collegio dei revisori dei conti
l. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti
effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno
il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403
e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure
su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata
e distribuita a tutti i soci.
5. Le prestazioni del Collegio dei Revisori sono svolte gratuitamente.
Art. 11
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono
allo scadere del quadriennio medesimo.
Art. 12
Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento
della propria attività da:
- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni ed altri eventi;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio
Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o
da chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo.
Art. 13
Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa
è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di
recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare
alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione.
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 14
Bilanci e rendiconti
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci
preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi
e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
Art. 15
Divieto di distribuzione utili
Durante la vita dell’associazione non si potrà dar luogo in alcun
modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi,
di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per
legge, statuto o regolamento abbiano finalita’ simili a quelle della Associazione.
Art. 16
Impiego degli utili
L’associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi
di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
Art. 17
Devoluzione del patrimonio
L’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l’obbligo
di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative che
per legge, statuto o regolamento abbiano finalita’ simili a quelle della
Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18
Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea
da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative deliberazioni sono
approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
soci.
Roma, 29 Gennaio 2004
Vedi l'Organico Liphe4