Constitution
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA
LIPHE4
Art. l
Costituzione
1. E' costituita con sede in Via Ceruso, 16 - 00147 Roma
presso l’Avv. Gustavo Fraticelli. l'Associazione Scientifica denominata
“LIPHE4” detta di seguito detta Associazione.
2. L'associazione si propone, escluso qualsiasi scopo di lucro, di:
?promuovere attivita’con finalita’scientifiche e tecniche e di
istruzione. Le attivita’che la Associazione puo’ sviluppare
si rivolgono direttamente a campi che si colleghino a problemi,
scientifici e tecnici di carattere generale con i loro risvolti
sociali, culturali, politici ed economici, che possano investire
interessi locali, nazionali, comunitari e/o internazionali.
Per favorire lo sviluppo delle sue attivita’ la Associazione
puo’aderire ad enti e sodalizi nazionali, esteri ed internazionali che
abbiano scopi affini. In particolare la
Associazione vuole favorire la gestione di sistemi ecologici, economici
e sociali, in relazione alla sostenibilità del loro sviluppo integrato.
Tale finalita’ sono perseguite attraverso: (a) lo studio, sviluppo,
applicazione e diffusione di nuovi strumenti analitici utili per la
valutazione integrata dello sviluppo in relazione a differenti
indicatori di qualita’ (ecologico, economico, sociale); (b) lo studio e
la messa a punto di procedure di valutazione integrata che si basino
sulla partecipazione degli attori sociali; (c) promozione e sviluppo di
progetti innovativi che contribuiscano a fare avanzare la società verso
questi obiettivo.
? non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che abbiano
finalita’ simili;
? impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
? in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio
dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre
Associazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. L'associazione ha durata illimitata.
Art. 2
Attività
L'associazione svolge le seguenti attività:
? studio, sviluppo, applicazione e diffusione di strumenti
analitici che possano essere utilizzati per la generazione, analisi,
valutazione e discussione di scenari utilizzati all’interno di processi
di scelta di politiche volte alla sostenibilita’ dello
sviluppo. Questo include la generazione di modelli di analisi
integrata e partecipativa che siano in grado di fornire una
informazione utile e di qualita’ al processo di presa di decisione.
? sviluppo di procedure di valutazione partecipativa multi-criteriale
che siano in grado di gestire in modo accettabile la inevitabile
presenza di incertezza, ignoranza nella definizione del problema e di
conflitti relativi alle legittime ma contrastanti prospettive dei
diversi attori sociali coinvolti nel processo.
? controlli e certificazione della qualita’ di progetti di sviluppo in
relazione ad un predefinito set di criteri multipli di valutazione e di
controllo. Tali controlli possono anche applicarsi alla
qualita’ delle procedure utilizzate nel processo di analisi
scientifica, alle procedure utilizzate nel processo decisionale, e alla
qualita’ della informazione utilizzata come input e/o output nei
succitati processi;
? applicazione di Tecnologie di Informazione e Comunicazione
(Information Communication Technologies in Inglese) alla generazione e
discussione di possibili scenari di sviluppo che siano in grado di
espandere le opzioni di sviluppo;
? collaborazione con Enti Pubblici e Privati, locali, nazionale ed
internazionale ed altre realtà operative ed economiche nella
progettazione, esecuzione e gestione di progetti riguardanti le
tematiche elencate nei punti precedenti;
? svolgimento di attivita’ legate alla la formazione a alla
divulgazione nell’ ambito delle tematiche elencate nei punti precedenti
sia per quanto riguarda la illustrazione dei metodi che dei risultati
ottenuti. Tale attivita’ include l’e- learning (la
progettazione e gestione di moduli educativi interattivi basati su
internet, che permettano la formazione a distanza);
? organizzazione di reti tematiche di discussione e collaborazione e
promozione delle attivita’ della associazione attraverso i mezzi di
comunicazione di massa (p.es. televisioni e giornali), internet e altre
Tecnologie di Informazione e Comunicazione;
? ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al
raggiungimento dagli scopi e/o attività di cui sopra.
Art. 3
Soci
I soci si distinguono nelle seguenti quattro categorie: 1.
Soci Fondatori
2. Soci Ordinari
3. Soci Sostenitori
4. Soci Onorari Sono soci fondatori le persone che hanno stipulato
l'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che svolgono
concrete attività per il perseguimento degli scopi associativi. Sono
soci sostenitori gli Enti, le persone giuridiche o semplici cittadini
che intendono partecipare allo sviluppo dell'attività associativa con
aiuti economici. Sono soci onorari le persone fisiche o
giuridiche, proclamate dal Consiglio Direttivo. Tali soci
verranno scelti fra coloro che si sono particolarmente distinti
nell'ambito delle tematiche e delle finalità perseguite
dall'Associazione, o tra personalità di rilievo della società civile.
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
1) attività svolte contrarie allo spirito dell'Associazione;
2) per i soci ordinari e sostenitori per morosità nel versamento delle
quote sociali superiore ai tre mesi dalla scadenza;
3) espulsione per gravi motivi ed indegnità.
Art. 4
Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a
votare direttamente o per delega, e a recedere dall'appartenenza
all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a
pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato
dall'assemblea.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative.
4. I soci possono svolgere anche attività retribuita e non retribuita.
Art. 5
Organi
1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente ed il vice-presidente;
- il collegio dei revisori dei conti.
Art. 6
Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via
straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7
giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (o per
lettera, o per fax o per e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo
dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di
cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della
richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla
convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega
da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per
delega.
6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di più di 4
deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- ratificare le nomine dei 3 componenti del Consiglio Direttivo che
sono designati dai Soci Fondatori a norma dell’art. 7;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui
al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a
carico dei soci.
Art. 7
Consiglio Direttivo
l. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri. Di
questi:
- tre sono indicati dai soci fondatori, previa ratifica della assemblea.
- due dalla assemblea.
2. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. In
questo caso questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2
mesi. La riunione puo’ essere in un luogo fisico o attraverso
mezzi telematici (e-conferences).
4. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5
giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (per
lettera, o fax o e-mail).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre membri
del Consiglio Direttivo; in tal caso il presidente deve provvedere, con
le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 giorni dalla
richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla
convocazione.
6. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza
della metà più uno dei componenti.
7. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i piu’ ampi poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, per lo
svolgimento dell’attività propria dell’associazione stessa, per il
raggiungimento dei fini statutari, essendo ad esso deferito tutto ciò
che dallo statuto non è riservato in modo tassativo all’Assemblea. In
particolare il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente;
- eleggere il vice-presidente;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno
essere approvate dall’assemblea ordinaria dei soci con maggioranza
semplice;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci
preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall'assemblea,
promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria
competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di
urgenza;
- espellere i soci, che in relazione alle motivazioni previste nell’
articolo 3 siano giudicati meritevoli di tale provvedimento.
- Determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari compiti
assegnati;
- Determinare contributi per iniziative ricadenti nell’oggetto sociale;
- Richiedere contributi per iniziative inerenti l’oggetto sociale.
Art. 8
Presidente e vice-presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del
Consiglio Direttivo, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza
semplice.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12
e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6,
comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di
terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e
del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella
prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente,
le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in
sua assenza, dal componente del comitato più anziano di età.
Art. 9
Segretario
Il segretario assiste il Presidente nell'esecuzione delle
delibere del Consiglio Direttivo ed esercita le altre funzioni
eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo.
Art. l0
Collegio dei revisori dei conti
l. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso
elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli
2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi
oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e
firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione
scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
5. Le prestazioni del Collegio dei Revisori sono svolte gratuitamente.
Art. 11
Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e
possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio
decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
Art. 12
Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni ed altri eventi;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a
qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente o da
chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo.
Art. 13
Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata
dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in
caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non
possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle
attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere
eletti alle cariche sociali.
Art. 14
Bilanci e rendiconti
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio
Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i
contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
Art. 15
Divieto di distribuzione utili
Durante la vita dell’associazione non si potrà dar luogo in
alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di
fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano
finalita’ simili a quelle della Associazione.
Art. 16
Impiego degli utili
L’associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 17
Devoluzione del patrimonio
L’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento
abbiano finalita’ simili a quelle della Associazione, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 18
Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere
presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Roma, 29 Gennaio 2004
Vedi l'Organico Liphe4
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